Il Consiglio europeo il 6 febbraio ha approvato il testo definitivo della direttiva per contrastare la violenza di genere, ma dal testo originario è stato eliminato l’articolo 5 che contiene la definizione di reato di stupro quale “atto sessuale senza consenso”.
Per contrastare la violenza di genere da due anni l’Unione europea sta lavorando a una direttiva che è nata con l’obiettivo di porre norme a livello europeo sulla criminalizzazione di alcune forme di violenza di genere e di sensibilizzare l’opinione pubblica sul concetto di consenso.
“Scopo della presente proposta è combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l’UE”. Così inizia il testo proposto l’8 marzo 2022 a Strasburgo, dalla Commissione europea della direttiva UE sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. In particolare, si propongono misure miranti a configurare reato determinate forme di violenza che colpiscono oltremisura le donne, tra cui rientrano la definizione del reato di stupro per assenza di consenso, le mutilazioni genitali femminili e alcune forme di violenza online, oltre che prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica anche avviando programmi di sensibilizzazione.
Il testo è stato approvato lo scorso giugno dal Parlamento, ma una volta analizzato dal Consiglio dell’Unione europea si è bloccato: 13 paesi su 27, tra cui anche Svezia, Francia, Italia e Germania, hanno detto no alla versione originaria del testo. In particolare, si sono opposti a inserire ufficialmente “qualsiasi atto sessuale non consensuale” tra i reati previsti nella direttiva e, di conseguenza, alla criminalizzazione di quest’ultimi.
Dal punto di vista giuridico, quando si parla di “sesso senza consenso” si intende che il rapporto sessuale è avvenuto senza che sia stato esplicitamente detto o manifestato un “sì”. L’articolo 5 prevedeva, quindi, di criminalizzare anche quelle situazioni in cui la persona non è in grado di esprimere la propria volontà perché, ad esempio, è incosciente, addormentata o malata, comprendendo i casi in cui la persona rimane in silenzio o non si oppone fisicamente o verbalmente al rapporto.
Oltre all’articolo 5 è stata eliminata anche la definizione di “molestie sessuali nel mondo del lavoro” prevista dall’articolo 4. Per quanto riguarda la violenza online la diffusione di immagini intime non è più riconosciuta come una forma di violenza di per sé ma è tale solo se la vittima può dimostrare il danno grave. Inoltre, non viene più citata la necessità di fare formazione ai magistrati e alle forze dell’ordine in tema di violenza di genere.
Eppure, il riferimento alla mancanza di consenso è contenuto nella Convenzione di Istanbul del 2011, alla quale l’UE ha aderito nel 2023.
Perché alcuni Paesi si sono opposti?
Su quali definizioni di reato si basano i paesi europei?
Secondo alcuni stati UE in caso di stupro la presenza di consenso è più difficile da provare in tribunale, rispetto a dimostrare che la vittima è stata costretta a subire un atto sessuale con violenza o forza. Inoltre ritengono che il reato, spesso compiuto a livello nazionale, non rientra nel diritto internazionale in quanto il diritto penale è considerato materia dei singoli stati. Tuttavia, secondo la direttiva contrastare la violenza contro le donne e quella domestica “fa parte dell’azione della Commissione europea mirante a proteggere i valori fondamentali dell’UE e a garantire il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.”
È importante sottolineare che attualmente non esiste una definizione comune di reato di stupro per tutti gli stati dell’UE, ma questo viene punito in maniera diversificata secondo tre modelli che variano in base a quanta importanza viene data al consenso.
- Secondo il modello consensuale puro solo un sì significa sì: è quindi considerato reato di stupro qualsiasi atto sessuale a cui la persona offesa non ha dato il consenso in modo esplicito. Questo modello negli ultimi anni è stato adottato da diversi paesi quali Danimarca, Svezia, Belgio e Grecia. Nel 2022 la Spagna ha approvato la legge “SOLO SI ES SI” e l’anno scorso Svizzera e Paesi Bassi hanno riconosciuto a livello giuridico lo stupro come “sesso senza consenso”.
- Il modello limitato invece si basa sul dissenso: no significa no, ovvero è considerato reato di stupro un rapporto sessuale che la persona offesa ha manifestato, a parole o con il corpo, di non voler avere. Resta però escluso il caso in cui la donna era incosciente o in stato psicofisico alterato.
- L’ultimo modello è quello vincolato che considera reato di stupro l’aggressione sessuale che avviene con minaccia, violenza o costrizione. In questo modello i giudici devono valutare tutte le reazioni della persona che denuncia di avere subito lo stupro prima di emettere la sentenza, sottoponendo la donna ad un vero e proprio processo che richiede, spesso tramite interrogatori estenuanti, di dimostrare l’uso della forza o della minaccia subita.
Oggi in Europa il modello vincolato è quello più diffuso, presente in 14 Paesi europei (tra cui l’Italia art. 609bis, cpp-), nonostante la violenza contro le donne e la violenza domestica colpiscono nell’UE una donna su tre.
Perché è importante considerare il consenso?
Spesso si pensa che in caso di violenza sessuale sia immediato per la vittima respingere il proprio aggressore e utilizzare tutta la propria forza per opporsi all’atto sessuale. In realtà, è molto comune che di fronte a minacce estreme, come lo stupro, l’essere umano possa bloccarsi, immobilizzarsi e non riuscire a reagire. Dopo un’aggressione sessuale, la persona può vivere reazioni di diverso genere, non c’è una risposta univoca: alcune persone reagiscono immediatamente, altre dopo molto tempo; alcune persone rimangono traumatizzate, altre recuperano. Alcune persone negano l’accaduto, cioè non lo riconoscono pienamente oppure minimizzano l’intensità dell’esperienza vissuta, specialmente quando l’aggressore è un conoscente della vittima.
Cosa rimane nella direttiva?
Nel nuovo testo approvato del Consiglio rimane l’obbligo, per gli Stati membri, di sensibilizzare sulla cultura del consenso. Inoltre, la nuova legge considera crimini il matrimonio forzato, la mutilazione genitale femminile e tutte le forme di violenza in rete perpetue, comprese le molestie online, lo stalking, il cosiddetto cyber flashing e il revenge porn. Ma nei fatti non è stata rispettata l’ambizione originaria della Commissione di rendere un reato il sesso non consensuale in tutta l’UE, affinché fossero tutelate le donne contro i diversi tipi di violenza in ambito domestico, professionale e online.
Rendere lo stupro un crimine europeo avrebbe spinto gli Stati membri ad uniformare la propria normativa penale e a integrare all’interno della cultura giuridica di ogni Stato il concetto di consenso. Ciò avrebbe permesso all’Unione europea di avere una sola voce su un fenomeno che deve essere contrastato. Solo così è possibile garantire un’adeguata tutela dell’integrità sessuale della persona. È quindi necessario assicurare un uguale livello di protezione in tutta l’Unione precisando gli elementi costitutivi del reato di stupro nei confronti di una donna; abbiamo bisogno di un’Europa che tuteli ugualmente i corpi e i loro diritti. Siamo chiamati a lavorare per garantire che gli Stati non ostacolino più tali processi.
Fonti